
Art. 1 - L'Associazione di volontariato di amicizia, solidarietà e scambi culturali Ita-Nica ODV, più avanti chiamata per brevità "Associazione", con sede in Livorno, persegue fini di solidarietà civile, culturale e sociale, promuovendo la conoscenza reciproca tra i due paesi e sviluppando solidarietà e cooperazione attiva e concreta con il popolo nicaraguense ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. Art. 2 - L'Associazione ha durata illimitata ,è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, gli organi sociali (Consiglio direttivo) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. Art. 3 - Interlocutori in Italia dell'Associazione sono tutte le forze popolari, politiche, sociali, culturali e religiose che condividono gli obiettivi di cui all'art. 1 e si battono per un ordine economico internazionale finalizzato al soddisfacimento delle necessità dei soggetti più deboli, per l'autodeterminazione dei popoli, per la giustizia nelle relazioni internazionali ed una effettiva democrazia partecipativa. L'Associazione intende collaborare attivamente con altri organismi di solidarietà e cooperazione con i popoli centroamericani. Interlocutori privilegiati in Nicaragua sono quelle forze popolari, economiche, sociali ed ecclesiali, tanto istituzionali come di base, che sono espressione del progetto storico sandinista di liberazione del popolo nicaraguense. L'attività dell'Associazione si estende, inoltre, a tutte le problematiche centroamericane, alle tematiche della pace, della solidarietà, dell'ambiente, della conoscenza dei popoli. L'Associazione, di conseguenza, partecipa attivamente allo sviluppo di un commercio equo e solidale e alla promozione di una finanza etica. Art. 4 –Per conseguire le finalità statutarie, l'Associazione promuove una serie di attività di carattere politico, culturale, di solidarietà e cooperazione internazionale quali viaggi di conoscenza, delegazioni, campi di lavoro, raccolta di fondi ed invio di materiali, finanziamento di progetti di sviluppo in collaborazione con la controparte locale; attività di informazione ed educazione alla mondialità quali pubblicazioni, realizzazione di video, dibattiti, attività di sensibilizzazione, convegni, seminari di studio e quanto altro risponda ai fini proclamati. Organizza, inoltre, corsi in lingua madre di letteratura e poesia, finalizzati alla conoscenza della realtà centroamericana. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associatività' culturali di interesse sociale con finalità educativa 1.cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; ed organizzazione di viaggi di conoscenza2.organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale. 3.Promozione della cultura della legalità, della Pace tra i popoli, della non violenza e difesa non armata. 4.Promozione e tutela dei diritti umani, civili,sociali e politici. 5.beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; Per conseguire le finalità statutarie, l'Associazione promuove una serie di attività di carattere politico, culturale, di solidarietà e cooperazione internazionale quali viaggi di conoscenza, delegazioni, campi di lavoro, raccolta di fondi ed invio di materiali, finanziamento di progetti di sviluppo in collaborazione con la controparte locale; attività di informazione ed educazione alla mondialità quali pubblicazioni, realizzazione di video, dibattiti, attività di sensibilizzazione, convegni, seminari di studio e quanto altro risponda ai fini proclamati. Organizza, inoltre, corsi in lingua madre di letteratura e poesia, finalizzati alla conoscenza della realtà centroamericana. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
SOCI
Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati: persone fisiche, enti del terzo settore,comprese altre associazioni, Enti Pubblici e privati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicataall'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, a eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. I soci e i volontari hanno diritto ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto di 7 giorni. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Art. 6 - La qualifica di socio si perde per: decesso; mancato pagamento della quota sociale; dimissioni; espulsione per i seguenti gravi motivi: 1. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; 2. per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Art. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni; su di esso decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ORGANI SOCIALI
Art. 8 - Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'Associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei sociIl Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il segretarioTutti i membri degli organi sociali devono essere soci. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Art. 9 - L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria. Il Consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto, da inviare ad ogni socio con almeno sette giorni di preavviso, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno. Art. 10 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. In entrambi i casi, qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione, la decisione deve essere assunta con le maggioranze di cui al successivo art. 12. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Art.11 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: 1.nomina (o sostituzione) degli organi sociali; 2.approvazione o rigetto dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio direttivo; 3.approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; 4.redazione- modifica- revoca di regolamenti interni; 5.deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile. 6.delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 7.delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Art. 12 - Le variazioni dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima e seconda convocazione la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A partire dalla terza qualsiasi sia il numero dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Art. 13 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Art. 14 - Il Consiglio direttivo è formato da tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario. Si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto.Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Art. 15 - Compiti del Consiglio direttivo. E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare, tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo: 1.eseguire le delibere dell'Assemblea; 2.formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 3.predisporre il rendiconto annuale; 4.predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; 5.deliberare circa l'ammissione dei soci (eventuale delega di uno o più consiglieri); 6.deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; 7.stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Art. 16 - I compiti principali del Presidente sono: 1.rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; 2.convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; 3.deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria; 4.deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 20 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
Art. 21 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.